Segnalazione di condotte illecite

Whistleblowing

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24 (nel seguito “Decreto”), che attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venute a conoscenza, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente.

L'Isola dei renai SPA ha predisposto apposita

  • Procedura
  • con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla Procedura è quello di fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.



    COSA SI PUÒ SEGNALARE


    Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

    illeciti amministrativi, contabili, civili o penali condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione atti od omissioni riguardanti il mercato interno atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. Le segnalazioni non dovranno riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.



    CHI PUÒ SEGNALARE


    Non solo i dipendenti possono segnalare e godere delle tutele, bensì tutti quei soggetti che sono a vario titolo coinvolti con l’attività dell’Ente: collaboratori autonomi, liberi professionisti che prestano consulenza o lavorano per l’ente, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti, amministratori, ex dipendenti, candidati ad una posizione lavorativa. Il decreto legislativo estende inoltre la protezione ai facilitatori (es associazioni, famiglia del segnalante), ai colleghi che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, agli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.



    CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA


    Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale.


    Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta tramite un’applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti. L'Isola dei Renai SPA mette a disposizione sul sito istituzionale, un’applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti. La
  • Piattaforma
  • consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera anonima e spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Il sistema consente di scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ovvero con tutti gli elementi informativi utili per verificarle. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale


    Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT da richiedere in orario di ufficio al numero Tel. +39-055-8996431 e fissato entro un termine ragionevole.


    Si consiglia a coloro che vogliono inviare una segnalazione di preferire l’utilizzo della piattaforma informatica in quanto garantisce un maggiore livello di riservatezza e una maggiore celerità di trattazione della segnalazione, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.


    INFORMAZIONI PER IL SEGNALANTE


    La Piattaforma consente di scegliere se fornire o meno i propri dati identificativi. Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ovvero con tutti gli elementi informativi utili per verificarle. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale. Ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante, l’Ente si riserva, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), di inviare la segnalazione ad altre istituzioni (magistratura, Dipartimento della funzione pubblica, Corte dei conti, etc.).



    CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE


    Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT e agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:


    una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;


    se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;


    l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;


    l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;


    ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.


    Tutte le segnalazioni, purché recapitate tramite le modalità previste, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).


    MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE


    L'Isola dei renai SPA deve:


    rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;


    mantenere le interlocuzioni con il segnalante a cui e può richiederne, se necessario, integrazioni


    dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;


    fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.


    PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE


    Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.


    La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

    La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.


    Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.


    INFORMATIVA PRIVACY


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